cartella esattoriale

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I Giudici di legittimità si sono pronunciati, nuovamente, in ambito di cartelle esattoriali.

Il credito tributario sotteso alle cartelle esattoriali si prescrive in 5 anni.

Questo è quanto hanno stabilito i Giudici della VI Sezione Civile della Corte di Cassazione con la  Ordinanza 9 Dicembre 2019, n. 32077.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Catanzaro aveva confermato la decisione del Giudice di primo grado che aveva accolto l’opposizione avverso l’intimazione di pagamento che era stata proposta dal contribuente lavoratore autonomo, avente ad oggetto crediti previdenziali dovuti dal predetto lavoratore.

In particolare, la Corte d’Appello aveva rilevato l’avvenuta prescrizione dei crediti suddetti, dopo la notifica delle cartelle sottese all’intimazione.

Contro la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione rispettivamente dell’art. 2946 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e del D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,  poiché la Corte d’Appello aveva considerato applicabile, per il calcolo della prescrizione del credito esattoriale, il termine breve quinquennale, senza valutare, l’effetto novativo conseguente alla notifica delle cartelle di pagamento, che, invece, comporterebbe l’applicabilità del termine lungo decennale.

La Cassazione ha rigettato detta censura, ritenendola inammissibile, in quanto, il Giudice di merito aveva correttamente risolto le questioni contestate in modo conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità.

In particolare, nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno richiamato espressamente il principio già enunciato dalla sentenza n. 23397 del 17/11/2016 delle Sezioni Unite, in forza della quale la scadenza del termine per impugnare la cartella di pagamento di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, determina l’irretrattabilità del credito contributivo senza che il termine prescrizionale brevE, quinquennale, venga convertito in quello ordinario, decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. 

Sulla scorta di detto principio, la Suprema Corte ha, altresì, precisato che la disposizione di cui all’art. 2953 c.c. (ossia il termine decennale) si applica solo nei casi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo; nella controversia in esame, invece, la cartella esattoriale, avendo natura di atto amministrativo, non può acquistare efficacia di giudicato.

Alla luce delle predette argomentazioni, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità.

Avv. Luca Palmerini

 

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