colonnine elettriche

Foto di Roger Starnes su Unsplash

 

E’ noto come in molti stabili condominiali stia crescendo, nel tempo, la domanda di installazione delle c.d. “colonnine elettriche”.

Tale fenomeno nasce dalla necessità per il nostro ordinamento di conformarsi alla politica di tutela ambientale perseguito dalla U.E., volta alla riduzione delle emissioni di CO2.

La normativa interna alla quale far riferimento è il D.L. n. 83 del 22.06.2012, il c.d. “Decreto Sviluppo”, poi convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 134.

In particolare, l’art. 17 quinques di detto decreto legge stabilisce espressamente che: “Fatto salvo il regime di cui all’articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo comma, del codice civile”.

Sulla base della richiamata disposizione normativa, in seconda convocazione, la delibera di approvazione relativa alla installazione delle colonnine elettriche, è valida con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. 

Nella ipotesi in cui detta maggioranza non venisse raggiunta in sede assembleare, cosa potrebbe fare, a quel punto, il condomino che volesse installare, comunque, la colonnina elettrica?

La risposta a questo quesito viene fornita dal citato art. 17 quinques del D.L. 83 del 22.06.2012, il c.d. “Decreto Sviluppo”,  convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134 che fa salvo il regime di cui all’art. 1102 c.c..

Tale disposizione normativa, dettata per il regime della comunione, consente al condomino interessato alla installazione della colonnina elettrica di procedere, a proprie spese, a detta lavorazione.

 

CONTENUTO MINIMO ED INDEROGABILE DEL RENDICONDO CONDOMINIALE

 

Secondo l’art. 1102 c.c., infatti, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché a) non ne alteri la destinazione e b) non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Cosa accadrebbe nel caso in cui un solo condomino o un gruppo di condomini interessati abbiano proceduto alla installazione delle colonnine di ricarica a proprie spese e successivamente gli altri condomini cambiassero idea e volessero avvalersi delle colonnine medesime?

Ci viene in soccorso, a tal proposito, l’art. 1121 c.c., secondo il quale gli altri condomini potranno partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.

Da ultimo, ma non per importanza, è la costituzione del c.d. fondo speciale ex art. 1135 c.c. per poter validamente approvare la spesa per l’installazione delle colonnine elettriche, a pena di nullità della delibera.

Avv. Luca Palmerini

 

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