ASSEMBLEA

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Assemblea di condominio: come calcolare correttamente le maggioranze necessarie per poter validamente deliberare.

La Cassazione torna sui quorum costitutivi e deliberativi e su come si conteggiano i condòmini.

Ai fini della valutazione circa la legittimità della delibera condominiale, non è in alcun modo sufficiente il raggiungimento della maggioranza prevista dall’art. 1136 co. III c.c. (maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio nella formulazione ante novella del 2012), in quanto occorre accertarsi, altresì, che non vi sia una maggioranza più alta di senso contrario.

Il terzo del valore millesimale era, pertanto, idoneo a ritenere raggiunta una deliberazione valida solamente dove gli altri condomini fossero assenti o astenuti. Nei casi in cui, invece, un valore più alto di un terzo esprimesse parere contrario, non si potrebbe ritenere assunta una decisione lecita.

Altro concetto fondamentale è che il condomino titolare di più unità immobiliari all’interno del fabbricato, sebbene con diversi titoli, vale una sola testa.

Questi sono, in sostanza, i principi stabiliti dalla recente ordinanza n. 25558 del 12.11.2020 della II Sez. Civile della Suprema Corte che, pur riferendosi alle maggioranze di cui all’art. 1136 co. III ante c.d. riforma del Condominio del 2012 (oggi modificate), restano assolutamente attuali.

Secondo la Suprema Corte, affinché la deliberazione s’intenda validamente approvata, non è sufficiente che essa riporti il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al Condominio, ma occorre anche che i condomini dissenzienti siano in numero inferiore ad un terzo, ovvero che siano presenti in assemblea un terzo dei condomini e non vi siano dissenzienti.

In definitiva, per i Giudici di legittimità, la statuizione contenuta nell’art. 1136 co. III c.c. va intesa nel senso che coloro che abbiano votato contro l’approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore, stante il fatto che l’intero art. 1136 c.c. privilegia il criterio della maggioranza del valore dell’edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali.

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Vedi anche Denuncia di sinistro: tempi e compiti dell’amministratore di condominio 

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