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In materia di responsabilità dell’Amministratore per i debiti contratti contratti dalla S.R.L., il D.L.g. n. 14/2019 (c.d. “nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), di riforma della legge fallimentare, ha apportato delle modifiche al codice civile, in vigore dal 16/03/2019.

In particolare, l’art. 375 del citato D.lgs. n. 14/2019 ha aggiunto un secondo comma all’art. 2086 c.c., che così stabilisce: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto  organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi  dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti all’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Riguardo la responsabilità dell’Amministratore, è stato inserito il seguente sesto comma all’art. 2476 c.c.: “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.

 

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Il nuovo dovere riguarda l’imprenditore, quindi anche quello individuale. A tal proposito, si osservi che l’art. 3 D.Lgs. 14/2019 prevede che l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere, senza indugio, le iniziative necessarie a farvi fronte.

L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c., ai fini della  tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

Il nuovo obbligo coinvolge anche l’organo di controllo: l’art. 14, co. I D.Lgs. n. 14/2019 prevede, infatti, che gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle  proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo  amministrativo valuti costantemente – assumendo le conseguenti idonee iniziative – rispettivamente:

  1. se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato;
  2. se sussiste l’equilibrio economico finanziario;
  3. quale è il prevedibile andamento della gestione
  4. segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi  della crisi.

Secondo il disposto dell’art. 2403 c.c. in materia di doveri del collegio sindacale, questi deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

E’ chiaro, pertanto, quale sia la ratio sottesa a detta disciplina: l’imprenditore deve istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile per prevenire la perdita della continuità aziendale.

Logica conseguenza è che – in caso di indizi di crisi che minacciano la perdita della continuità aziendale – il revisore ha il dovere di porre in essere tutta l’attività che tende ad allertare l’Amministratore e l’organo preposto di composizione della crisi.

Alla luce di quanto sopra illustrato, è evidente che anche nelle s.r.l., in caso di fallimento, gli amministratori rispondono con il patrimonio personale per i debiti aziendali se non dimostrano che hanno osservato gli adempimenti di cui all’art. 2086  co. II c.c.

Si osservi, a tal proposito, che vari Tribunali hanno già fatto proprie le disposizioni sui nuovi obblighi previsti dal secondo comma dell’art.2086 c.c., e hanno già emesso le prime sentenze a carico degli Amministratori che non hanno osservato detta normativa. (vedasi Corte di Cassazione,  ordinanza n. 20389 del 28 Settembre 2020; Tribunale delle Imprese di Roma del 8 Aprile 2020).

Avv. Luca Palmerini

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