Amministratore

Foto di RDNE Stock project

 

La Sez. XVI della Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia , con sentenza n. 752 depositata il 18.03.2025, ha chiarito che i debiti fiscali delle società non possono essere automaticamente estesi agli Amministratori, salvo specifici casi di frode o dolo. La sentenza ha respinto il tentativo dell’Agenzia delle Entrate di coinvolgere i vertici aziendali nelle irregolarità fiscali della società, rafforzando il principio di separazione patrimoniale.

Responsabilità patrimoniale: gli Amministratori non rispondono automaticamente dei debiti fiscali

Secondo la Corte, la responsabilità fiscale, sussistendo determinate circostanze, è unicamente a carico della società. Questo significa che:

•gli Amministratori non possono essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale per i debiti tributari dell’azienda, a meno che non si provi che detti soggetti abbiano tratto un vantaggio economico esclusivo dall’illecito, degradando la società a mero schermo formale.

•la responsabilità personale scatta, appunto, solo in caso di illeciti fiscali diretti, come la frode o l’occultamento deliberato di imposte.

Questa interpretazione fornisce un’importante tutela legale agli Amministratori, evitando che vengano ingiustamente coinvolti in controversie fiscali legate alla società.

 

SALDO E STRALCIO IMMOBILIARE

 

La sentenza della Corte tributaria lombarda

La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia ha confermato che il debito fiscale è un obbligo esclusivo della società, rigettando le richieste dell’Agenzia delle Entrate di estendere la responsabilità agli Amministratori. Questa decisione rafforza un principio chiave del diritto tributario e societario, proteggendo chi gestisce un’azienda da richieste ingiustificate.

Conclusione

Questa sentenza rappresenta un’importante conferma della tutela degli Amministratori e chiarisce alcuni aspetti fiscali chiave; rafforza, infatti, il principio di separazione patrimoniale tra azienda e management.

Avv. Luca Palmerini

 

Condividi questo post: