Con ordinanza n. 20003 del 24 Settembre 2020, la Suprema Corte si è espressa formalmente sul criterio di ripartizione della spesa da adottare per la manutenzione straordinaria della facciata dello stabile condominiale.

Secondo la Corte, la spesa di manutenzione della facciata deve essere ripartita tra tutti i proprietari, trattandosi di cosa comune rientrante tra quelle di cui all’art. 1117 c.c..

Non sussiste, quindi, alcun dubbio sul fatto che la facciata dell’edificio condominiale rientri tra le parti comuni dello stabile medesimo, in quanto l‘art. 1117 c.c. stabilisce espressamente che le facciate fanno parte delle cose di proprietà di tutti i condòmini.

CASO IN ESAME

Nel caso in esame, una condomina – rimasta morosa nel pagamento dei ratei condominiali – aveva proposto opposizione dinanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Gaeta avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’Amministratore per il recupero delle somme non pagate; a detta della condomina, i lavori avevano riguardato una parte dell’edificio che non era di proprietà comune.

Il Tribunale di Cassino, quale Giudice di primo grado, dava torto alla condomina morosa: secondo il Tribunale, infatti, i lavori concernevano non il cortile, ma la facciata che su tale cortile prospettava. Detto bene rientrava fra le parti comuni di cui all’art. 1117 c.c., con conseguente sussistenza del debito azionato in sede monitoria dal Condominio.

Avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, la condomina in questione ricorreva in Cassazione in quanto riteneva che la sentenza di merito fosse errata,  non essendovi prova che i lavori riguardassero parti comuni, visto che la ricorrente non utilizzava il cortile interessato dalla manutenzione.

Secondo la tesi formulata da parte ricorrente, ai sensi dell’art. 1123 co. II c.c., qualora si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne, la ricorrente riteneva di non dover pagare i lavori.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza impugnata dalla condomina ed ha individuato l’esatta ripartizione della spesa per la manutenzione della facciata condominiale.

CONCLUSIONI DELLA CORTE

Nel caso di specie, per i Giudici di legittimità, sulla base delle risultanze istruttorie, il Tribunale di Cassino aveva correttamente stabilito che i lavori dedotti a fondamento della pretesa creditoria del Condominio riguardassero non la sistemazione del cortile interno, ma la facciata dell’edificio condominiale.

Come già sopra illustrato, la facciata di prospetto di un edificio, rientrando nella categoria dei muri maestri, costituisce una delle strutture essenziali ai fini dell’esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato che, ai sensi dell’art. 1117 c.c., ricade fra le parti oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse porzioni dello stesso.

Di conseguenza, le spese relativa alla manutenzione della facciata condominiale devono essere sostenute dai relativi titolari in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà.

Avv. Luca Palmerini

 

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