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TUTOR: ottime notizie per gli automobilisti.

Segnalo, di seguito, una importante sentenza della Corte di Cassazione in materia di taratura dei dispositivi di rilevamento della velocità.

PRINCIPIO DI DIRITTO

Con Ordinanza 9 Novembre 2020, n. 24993, la Sez. II Civile della Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio: grava interamente sull’Amministrazione l’onere di provare il regolare funzionamento del dispositivo SICVE-TUTOR, sebbene operi in automatico.

La multa per eccesso di velocità resta, pertanto, valida solamente se il dispositivo TUTOR è sottoposto a tarature periodiche che devono essere comprovate in giudizio dall’Amministrazione medesima.

VICENDA PROCESSUALE

Un automobilista aveva adito la Corte di Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione rispettivamente della L. 273/1991 (istitutiva del c.d. SISTEMA NAZIONALE DI TARATURA.), dell’art. 45 co. VI C.d.S., dell’art. 142 co. VI C.d.S., nonché degli artt. 192 e 345 reg. att. C.d.S..

Le doglianze erano motivate dal ricorrente per avere il Tribunale, in sede d’appello, disatteso il motivo di gravame in relazione alla mancata dimostrazione, da parte dell’Amministrazione, del corretto funzionamento del dispositivo TUTOR col quale era stato rilevato l’eccesso di velocità.

Secondo la tesi dell’automobilista, la sentenza d’appello non aveva tenuto conto dell’intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell’art. 45 co. VI C.d.S. da parte della Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 113/2015.

Ma non è tutto, in quanto l’automobilista eccepiva, altresì, l’erroneità della sentenza in quanto, nonostante l’eccezione di nullità sollevata dallo stesso per omessa dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico, il Tribunale non ne aveva tenuto conto.

Secondo il Tribunale, infatti, nel giudizio d’appello l’automobilista non aveva specificamente contestato e confutato l’allegazione dell’Amministrazione circa l’effettuazione della c.d. taratura “cronologica”.

CONCLUSIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Suprema Corte ha condiviso le osservazioni dell’automobilista.

In particolare, gli ermellini hanno osservato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45 co. VI C.d.S. da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 113/2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (TUTOR compresi) devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e in ipotesi di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il Giudice è tenuto ad accertare se dette verifiche siano state o meno effettuate.

La Corte costituzionale, infatti, aveva rilevato che ogni strumento di misura (TUTOR compresi) – specialmente se elettronico – è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e, quindi, a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione.

Detto profilo interessa anche i meccanismi di autodiagnosi che appaiono suscettibili, come le altre apparecchiature, di obsolescenza e di deterioramento.

In definitiva, accogliendo la tesi della Corte Costituzionale, gli ermellini non hanno ritenuto fondato l’argomento utilizzato dal Tribunale secondo il quale il ricorrente non avrebbe specificamente contestato l’allegazione dell’Amministrazione circa l’effettuazione della taratura, dovendosi rilevare come sia sufficiente, a detto fine, la contestazione, incombendo sull’Amministrazione stessa la prova dell’effettuazione del periodico controllo. 

La sentenza è stata, quindi, cassata con rinvio al Tribunale in persona di un diverso Giudice.

In allegato la sentenza integrale.

Avv. Luca Palmerini

 

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