AUTOVELOX

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In materia di autovelox, la Corte di Cassazione, Sez. II Civile, con ordinanza del 15 Gennaio 2021 n. 623, ha stabilito che la mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase di opposizione.

Nel caso di specie, in particolare nel verbale di contestazione opposto, non vi era alcun riferimento al  decreto prefettizio di cui all’art. 4 L. n. 168/2002 di individuazione delle strade ove era consentito il rilevamento della velocità con dispositivi elettronici, senza obbligo di contestazione immediata.

E’ importante rilevare che la violazione del suddetto obbligo finirebbe per consentire un illegittimo ed arbitrario potere da parte della P.A. e dei suoi addetti di installare autovelox illimitatamente.

TUTOR E NULLITA’ DELLA MULTA

Con circolare interpretativa ed esplicativa del Ministero dell’Interno, è stato stabilito che l’ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi di accertamento della velocità è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade urbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, così come classificate dall’art. 2 del Codice della Strada.

Nelle strade non rientranti fra quelle sopra illustrate è sempre necessario il provvedimento prefettizio di autorizzazione ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità.

Ciò si pone in logica conseguenza del fatto che sulle arterie stradali minori sarebbe sempre possibile l’intervento diretto degli organi di polizia e la contestazione immediata delle violazioni.

Risulta, pertanto, necessario indicare nel verbale di contestazione della sanzione amministrativa, il decreto prefettizio, in mancanza del quale verrebbe pregiudicato il diritto di difesa non rimediabile nella fase di opposizione.

Avv. Luca Palmerini

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