comunione

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E’ legittima la disposizione contenuta in un regolamento della comunione che prevede una procedura deliberativa scritta fondata sul meccanismo del silenzio-assenso, a condizione che venga garantito al singolo partecipante di avere esatta contezza degli argomenti che verranno trattati in assemblea.

Questo è, sostanzialmente, il principio stabilito dalla recente sentenza n. 780 emessa in data 30.04.2021 dal Tribunale di Venezia.

DESCRIZIONE DELLA VICENDA PROCESSUALE 

La sentenza in esame trae origine dall’atto di citazione con il quale l’attrice conveniva in giudizio la comunione Alfa, chiedendo al Tribunale di Venezia di dichiarare la nullità ovvero l’annullamento delle delibere assunte dalla predetta comunione nelle assemblee tenutesi rispettivamente in data 11 e 13 Aprile 2019, ritenute illegittime.

In particolare, l’attrice deduceva di non aver mai ricevuto la convocazione per l’assemblea indetta per i giorni 11 e 13 Aprile 2019 e che, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1136, co. VI c.c. e 66 disp. att. c.c. dettate in materia di Condominio, ovvero delle norme dettate in materia di comunione, le richiamate delibere dovevano considerarsi annullabili in quanto sarebbero state approvate in difetto di convocazione e, in ogni caso, con il meccanismo del silenzio-assenso; detto meccanismo, sebbene previsto nel regolamento della comunione, nel caso in esame risulterebbe del tutto illegittimo, in quanto trattasi di delibere con oggetto multiplo e complesso.

Secondo parte attrice, la conseguenza giuridica derivante dall’annullamento delle due delibere sopra richiamate, sarebbe l’assoluta illegittimità della richiesta di pagamento per oltre € 6.000,00 richiesta dall’Amministratore della comunione all’attrice medesima, in quanto fondata sui provvedimenti impugnati.

Si costituiva ritualmente la comunione deducendo sia l’avvenuta regolare convocazione dell’attrice per le assemblee rispettivamente del 11 e del 13 Aprile 2019  che, ad ogni modo, l’ininfluenza di detta circostanza ai fini della validità delle delibere impugnate, nonché la legittima applicazione del criterio del silenzio-assenso per l’approvazione delle stesse.

La comunione chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento della somma di € 6.677,00 a titolo di oneri condominiali rimasti impagati dalla predetta, così come risultanti dalle delibere impugnate.

DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Art. 1136 co. III c.c.

Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni.

L’assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore”.

Art. 66 disp. att. c.c. co. III e ss.

“L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi”.

RICHIESTA DOCUMENTI CONDOMINIALI: LIMITI

LA MOTIVAZIONE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA ESPRESSA NELLA SENTENZA N. 780 DEL 30.04.2021

Il Tribunale veneziano, mediante la riportata sentenza, ha ritenuto infondata la domanda attorea sui seguenti presupposti: relativamente al dedotto mancato ricevimento della convocazione assembleare, il Giudicante ha potuto verificare in giudizio la prova dell’avvenuta convocazione dell’attrice.

Si osserva, a tal proposito, che la comunione convenuta ha prodotto in giudizio la racc.ta  con ricevuta di ritorno inviata all’attrice e restituita con la dicitura “rifiutato”; da detta dicitura si può dedurre agevolmente che la persona destinataria dell’invio o la persona abilitata a ricevere la comunicazione, è stata reperita all’indirizzo indicato.

E’ emerso, pertanto, che la comunicazione della convocazione assembleare sia giuridicamente entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario ai sensi e per gli effetti dell’art. 1335 c.c. e, di conseguenza, detta comunicazione era da ritenere del tutto valida.

Riguardo il secondo motivo di impugnazione, si osserva quanto segue.

Orbene, l’art. 9 del regolamento della Comunione così dispone: “visto l’elevato numero dei multiproprietari e la dispersione geografica degli stessi, che rende problematica la valida costituzione delle assemblee”, le deliberazioni dei multiproprietari, dopo l’inutile esperimento della procedura assembleare con voto espresso in presenza da ciascuno, vengono assunte per iscritto con procedure che consentano ai multiproprietari medesimi di esprimere il proprio parere sulle questioni sottoposte dall’Amministratore, precisandosi che la mancata risposta alla proposta scritta formulata dall’amministratore sugli argomenti già all’o.d.g. costituisce approvazione della stessa.

L’attrice assumeva che il meccanismo del silenzio-assenso, previsto dalla richiamata disposizione regolamentare per l’approvazione delle delibere, sarebbe stato inapplicabile nel caso di specie in cui l’Amministratore sottoponeva ai multiproprietari un ordine del giorno articolato in n. 11 (undici) punti fondati su complessi conteggi difficilmente intellegibili.

La tesi attorea era fondata sul presupposto che il meccanismo del silenzio-assenso potesse legittimamente operare solo laddove la volontà dei multiproprietari possa esprimersi con un semplice “sì” o con un “no”, senza necessità di indagare i complessi  calcoli predisposti dall’Amministratore – che a detta dell’attrice avrebbe avuto una condotta contraria alla correttezza ed alla buona fede –  in ordine alla situazione finanziaria della multiproprietà ed alle spese richieste ai singoli.

Il Tribunale di Venezia ha, invece, osservato che dal regolamento della comunione non si evinceva alcun limite all’adozione della procedura deliberativa scritta, mediante il meccanismo del silenzio-assenso, a seconda della tipologia di decisione da adottare e/o della complessità della stessa.

Il Giudice veneziano ha stabilito che sebbene sia vero che l’ordine del giorno, come prescritto dal richiamato regolamento della Comunione, dovesse essere preciso per consentire al singolo di avere anticipata ed esatta contezza degli argomenti che sarebbero trattati dall’assemblea, è altrettanto vero che nel caso in esame l’ordine del giorno fosse stato sufficientemente determinato e particolareggiato.

Secondo il Tribunale, infatti, nell’avviso di convocazione, erano stati puntualmente indicati tutti gli 11 (undici) punti sottoposti alla decisione dei multiproprietari, supportati dai relativi allegati che analiticamente suddividevano le spese da imputare a ciascuno.

Dall’accertata validità delle delibere impugnate discende la legittimità della richiesta di pagamento, fondata sulle stesse, formulata all’attrice dall’Amministratore.

Sulla base di tutte le illustrate ragioni, il Tribunale di Venezia ha rigettato le domande attoree e, di conseguenza, ha accolto la domanda riconvenzionale formulata dalla comunione, condannando l’attrice al pagamento, in favore della Comunione medesima, della somma di € 6.677,00, oltre alle spese legali ed agli interessi al tasso legale dal dì del dovuto sino all’effettivo soddisfo a titolo di oneri condominiali rimasti impagati, così come risultanti dalle delibere impugnate.

In conclusione, si ritiene che il Tribunale veneziano sia stato in linea con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia di dei contenuti essenziali dell’avviso di convocazione delle assemblee di Condominio e, per analogia, alle riunioni della comunione (vedasi Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza 14.01.2016, n. 539).

Avv. Luca Palmerini

 

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